Corte di Cassazione: vanno restituiti alla ex compagna le somme e il lavoro impiegati per costruire la casa comune

 Corte di Cassazione: vanno restituiti alla ex compagna le somme e il lavoro impiegati per costruire la casa comune

Secondo la Corte di Cassazione vanno restituiti alla ex compagna le somme da questa pagate per contribuire alla costruzione della casa destinata alla convivenza con il compagno, anche se quest’ultimo è divenuto proprietario dell’immobile.

E’ quanto emerge dalla sentenza della terza sezione civile n. 14732 del 7 giugno 2018, che si è pronunciata su una vicenda originata dalla cessazione di una famiglia di fatto.

Il giudizio era stato avviato dalla l’ex che aveva chiesto anche l’accertamento della consistenza del patrimonio comune per dividerlo in parti uguali. In particolare, la donna evidenziava come tra lei e il compagno fosse intercorsa una lunga relazione sentimentale sfociata poi in una convivenza.

Prima della convivenza, quando i due erano semplicemente fidanzati, entrambi avevano contribuito con denaro e lavoro personale alla costruzione della loro futura casa di abitazione, eretta su un terreno appartenente al compagno e dunque divenuta di sua esclusiva proprietà in virtù del principio dell’accessione.

Il partner, costituitosi in giudizio, rappresentava che le contribuzioni al menage familiare, sia in denaro che in lavoro, fossero state effettuate a titolo gratuito dalla ex e fossero irripetibili, poiché prestate in adempimento di un dovere morale e che pertanto nulla le doveva essere restituito.

La domanda dell’attrice veniva accolta in sede di appello e contro tale decisione propone ricorso in Cassazione, in luogo dell’ex nel frattempo deceduto, nelle more e in qualità di sua erede.

Secondo la Cassazione è corretto inquadrare la fattispecie nell’arricchimento senza causa e non nell’art. 936 c.c. (Opere fatte da un terzo con materiali propri), ma neppure può sostenersi che il fidanzamento in assenza di convivenza more uxorio non sia giusta causa di arricchimento nonostante la pacifica volontarietà del trasferimento di utilità economiche.

I principi da applicare sono stati espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l’azione generale di arricchimento ha come presupposto il vantaggio di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa.

Nel caso oggetto della sentenza, il conferimento di denaro e del proprio tempo libero, impegnato in ore di lavoro per la costruzione della casa che doveva essere la dimora comune, è stato senz’altro volontario da parte della ex ed effettuato peraltro quando essa ancora non era convivente, ma proprio in vista della instaurazione della futura convivenza.

Tuttavia, come evidenzia la Corte, queste elargizioni non erano state effettuate dalla donna in favore esclusivo del partner, per aiutarlo a costruire la sua casa, bensì in favore ed in vista della costruzione di un futuro comune, cioè per costruire un immobile che poi avrebbero goduto insieme, all’interno del loro rapporto.

E ciò di certo non viene meno per il fatto che, in ragione del principio dell’accessione, quel conferimento sia andato di fatto a integrare un bene entrato nella proprietà esclusiva dell’ex partner, poiché la volontarietà resta indirizzata alla formazione e poi alla fruizione comune di un bene.

Di conseguenza, una volta venuto meno il rapporto sentimentale e accantonato il progetto stesso di vita in comune, al convivente che non si è preventivamente tutelato in alcun modo non potrà essere riconosciuta la comproprietà del bene che ha collaborato a costruire con il suo apporto economico e lavorativo, ma questi “avrà diritto a recuperare il denaro che ha versato e ad essere indennizzato per le energie lavorative impiegate volontariamente, per quella determinata finalità, in applicazione e nei limiti del principio dell’indebito arricchimento.

Pertanto, i contributi, in lavoro o in natura, volontariamente prestati dal partner di una relazione personale per la realizzazione della casa comunque non sono prestati a vantaggio esclusivo dell’altro partner e devono essere restituiti.

Di seguito il link alla sentenza:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180607/snciv@s30@a2018@n14732@tO.clean.pdf

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Redazione Tutto Sud News

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