La Regione Calabria dice addio ai principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione per le nomine degli organi delle società a partecipazione regionale

 La Regione Calabria dice addio ai principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione per le nomine degli organi delle società a partecipazione regionale

La Regione Calabria ha eliminato, con un repentino colpo di spugna, i principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione per le nomine e designazioni dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società a partecipazione, anche indiretta, di competenza del Presidente e della Giunta regionale.

Con una delibera dello scorso mese di luglio, la Giunta, infatti, ha approvato modifiche al regolamento n. 3 del 2017 che disciplina le  suddette nomine eliminando, per le società a partecipazione regionale, la procedura di avviso pubblico per consentire a chi è interessato di candidarsi.

Tali principi, richiamati nell’articolo 2 del regolamento che espressamente dispone “ Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta procedono alle nomine di cui al presente regolamento attenendosi ai principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione“, con la modifica apportata, restano, per le nomine nelle società, mere e vacue enunciazioni dal momento che la non applicazione lascia ampio ,o meglio totale campo libero, alla discrezionalità della Presidente e della Giunta nella scelta delle persone da nominare, senza alcun preventivo criterio e senza consentire a chi ha i requisiti di potersi candidare, calpestando anche l’altro principio cardine del buon andamento della pubblica amministrazione.

La modifica appare, oltretutto, ancora più singolare, in quanto la nuova norma regolamentare  specifica che le nomine nelle società possono essere effettuate, ove ritenuto opportuno, previa pubblicazione dell’Avviso. Quindi, si lascia tutto alla mera opportunità di pubblicare l’avviso, senza neppure precisare quando sussiste questa opportunità, chi deve valutarne la sussistenza e con quali criteri, consentendo in tal modo la massima discrezionalità nelle scelte delle persone da nominare.

Tale modifica, pertanto, privilegiando la discrezionalità delle nomine, appare in dispregio dei principi di pubblicità, trasparenza e partecipazione, che rappresentano punti cardine del diritto amministrativo contemporaneo. Per la giurisprudenza amministrativa nazionale, infatti, tali principi, valori chiave e immanenti nell’ordinamento, sono sono strettamente correlati con i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento  della gestione delle pubbliche amministrazione. Non si capisce a quali criteri e a quali norme fa riferimento la Regione per stabilire questi nuovi criteri informatori delle regole introdotte.

E’ certo che si tratti di norme che nulla hanno a che fare con l’ordinamento italiano, ma neppure, come vedremo, con le leggi regionali. Infatti, in dottrina e giurisprudenza se da un lato riconoscono che gli atti di nomina degli organo societari da parte del socio pubblico non sono adottati nell’ambito dei poteri autoritativi della pubblica amministrazione, bensì nell’esercizio di un potere privatistico, sono comunque da ricondurre nel novero dei provvedimenti amministrativi perseguendo un interesse pubblico teso alla corretta e imparziale gestione delle società di cui l’amministrazione è socia ed il capitale investito è denaro pubblico.

Ma vi è di più, le nuove modifiche regolamentari sono pure in netto contratto con la legge regionale n. 39/1995 che disciplina la proroga degli organi amministrativi e le nomine di competenza regionale. Tali disposizioni, come stabilito dall’art. 2 si applicano anche alle nomine dei componenti degli organi di persone giuridiche e società a partecipazione regionale.

L’art. 3, stabilisce che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicurerà un’adeguata pubblicizzazione dell’elenco delle nomine da effettuare attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi su televisioni locali. La norma fa riferimento al Consiglio regionale, ma è indubbio che si applica anche alla Giunta e al Presidente e sarebbe assurdo che così non fosse. D’altronde l’art. 1 sancisce che “Le disposizioni della presente legge si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione” quindi ovviamente anche alla Giunta regionale.

Ormai  alla Cittadella i casi di situazioni, provvedimenti e comportamenti irregolari sono sempre più frequenti, vedasi la nomina del coordinatore dell’avvocatura, decisamente bocciata dal TAR, la successiva e pure illegittima nomina ad interim del segretario generale, le modifiche al regolamento sulle nomine dei dirigenti, la mancata pubblicazione sul sito istituzionale di delibere e provvedimenti, in violazione delle norme sulla trasparenza e l’elenco potrebbe continuare.

Insomma la Regione potrà nominare chi vuole, senza nessuna procedura, senza nessun criterio di scelta con totale libertà.

Probabilmente alla Cittadella vigono altre norme. Nella legislatura Oliverio imperava il “Codice Pignanelli” che tanti…..buoni ( si fa per dire) risultati ha prodotto, ora non si sa a quale Codice attingono al decimo piano; dovrebbe saperlo chi ha dato il parere a questo regolamento; speriamo che qualcuno ce lo dica!!!. Avremo tanto da apprendere!!!

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Redazione Tutto Sud News

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