Esercizio abusivo delle professioni: un disegno di legge inasprisce le sanzioni penali

 Esercizio abusivo delle professioni: un disegno di legge inasprisce le sanzioni penali

Inasprite le sanzioni per chi esercita una professione abusivamente, con particolare riguardo alle professioni sanitarie. La Commissione Affari sociali della Camera dei deputati ha, infatti, licenziato un disegno di legge, di iniziativa del Ministro Lorenzini ( Ddl.3868) il cui articolo 9 interviene sul reato di esercizio abusivo di una professione disciplinato dall’art.348 del codice penale.

Il codice penale, con questo delitto, intende tutelare l’interesse generale a che determinate professioni, in ragione della loro peculiarità e della competenza richiesta per il loro esercizio, siano svolte solo da chi sia provvisto di standard professionali accertati da una speciale abilitazione rilasciata dallo Stato.

Le modifiche che si intendono introdurre al Codice penale mirano a stroncare il fenomeno, alquanto diffuso, di esercizio abusivo di professioni che, specie in campo sanitario, possono portare a conseguenze estremamente dannose per chi si affida alle cure di queste persone.

Attualmente il reato è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro. Con la novella che il Parlamento intende introdurre si prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 euro a 50.00 euro.

La condanna comporta anche la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

Nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, è stata prevista anche la trasmissione al competente Ordine, Albo o Registro per l’interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Per il professionista che ha determinato altri a commettere questo reato, ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 15.000 euro a 75.000 euro.

Il disegno di legge, sempre nell’intendimento perseguito di rendere più severe le sanzioni per chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e, in particolare, per le professioni o arti sanitarie, ha introdotto modifiche anche all’art. 589 del codice penale che disciplina l’omicidio colposo e l’art. 590 che disciplina le lesioni personali colpose.

Per il reato di omicidio colposo, se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, viene introdotto un nuovo comma che estende la pena più severa, rispetto a quella base, per cui si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni.

Con riferimento al reato di lesioni personali colpose, invece, il Ddl Lorenzin integra l’articolo 590 del codice penale prevedendo che in caso di lesioni gravi o gravissime cagionate nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria la pena è, per le lesioni gravi, quella della reclusione da sei mesi a due anni mentre, per lesioni gravissime, quella della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Il disegno di legge inasprisce anche le sanzioni per chi esercita, senza la prescritta licenza, un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie: la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal testo unico delle leggi sanitarie viene rideterminata da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 7.500.

Ora spetterà il disegno di legge dovrà essere esaminato dall’Aula in modo che si possa pervenire all’approvazione definitiva.

L.B.

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