Novità in materia di danni derivanti da sinistri stradali: nasce la Tabella unica nazionale per il risarcimento dei danni psico-fisici.

 Novità in materia di danni derivanti da sinistri stradali: nasce la Tabella unica nazionale per il risarcimento dei danni psico-fisici.

Finalmente criteri certi e univoci su tutto il territorio nazionale per il risarcimento delle menomazioni psico-fisiche subite dalle persone in seguito a sinistri stradali.

Infatti, il Parlamento, nella seduta del 2 agosto scorso, ha approvato la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, che ha introdotto una serie di modifiche relative alla disciplina delle assicurazioni e, in particolare, introduce la cosiddetta Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle vittime dei sinistri stradali.

Tale intervento legislativo, che modifica il Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ha lo scopo di garantire il pieno risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle vittime dei sinistri stradali, nonché di razionalizzare i costi gravanti sul settore assicurativo e sui consumatori.

Per meglio disciplinare la materia, la legge demanda a un decreto del  Presidente della Repubblica, da adottare entro 120 giorni (non tassativi) dall’entrata in vigore della stessa legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta di diversi ministeri in concerto tra loro. Il decreto dovrà approvare una specifica tabella unica su tutto il territorio italiano riguardante le menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.

La tabella dei valori economici si dovrà fondare sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità: in particolare, il valore economico del punto sarà in funzione crescente della percentuale di invalidità, mentre sarà in funzione decrescente dell’età del soggetto. Pertanto, nella tabella saranno indicati le menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e il valore pecuniario da attribuire ad ogni punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto che ha subito il sinistro.

La tabella unica nazionale si applicherà ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

La tabella unica riguarderà solo le vittime di sinistri e dovrà essere redatta tenendo conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Tra i principi e i criteri direttivi richiamati dalla nuova legge per la predisposizione della tabella viene definito il concetto di danno biologico, quale lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

La tabella sarà di enorme aiuto per tutte le strutture sanitarie permettendo loro di avere un riferimento chiaro su questa materia e criteri e i principi per il risarcimento delle vittime dei sinistri e chi subisce un danno potrà sapere come sarà valutato.

L.B.

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