Riforma del Terzo Settore. Disposizioni integrative su Impresa sociale e Codice del terzo Settore.

 Riforma del Terzo Settore. Disposizioni integrative su Impresa sociale e Codice del terzo Settore.

Il Consiglio dei Ministri, ha approvato, il decreto legislativo che, introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

Gli interventi correttivi e integrativi previsti riguardano l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno economico.

 Andiamo a vedere quali sono le previsioni più importanti:

1. Introduzione di un limite temporale di 24 mesi, a partire dalla data di assunzione, ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale;

2. Inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa e l’introduzione di limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali, con la previsione che l’azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati.

3. Sono previsti interventi correttivi sul versante fiscale, tra cui la previsione della non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e, al contempo, della imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. Si introducono altresì modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto previsto dalla normativa sulle start-up innovative (art. 25 del decreto legge n. 179 del 2012), già approvata da parte della Commissione Europea.

4. Infine, si amplia da 12 a 18 mesi il termine entro il quale le imprese sociali già costituite devono adeguarsi alla nuova disciplina.

L’altra scadenza prevista è quella del 2 agosto 2018, data entro cui va approvato il decreto correttivo per il nuovo codice del Terzo settore. Su questo fronte il Forum del Terzo Settore nei giorni scorsi ha chiesto di allungare da diciotto a ventiquattro mesi i tempi utili per l’adeguamento degli statuti di Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali: l’allungarsi dei tempi per la approvazione del decreto correttivo e in generale il rallentamento nella emanazione dei vari decreti attuativi (6 approvati sui 26 previsti) fa sì che molti aspetti fondamentali per capire come modificare gli statuti siano ancora sconosciuti.

Fonte: www.governo.it

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