L’assegno di divorzio va ridotto o soppresso se l’ex coniuge non cerca lavoro o non accetta proposte d’impiego

 L’assegno di divorzio va ridotto o soppresso se l’ex coniuge non cerca lavoro o non accetta proposte d’impiego

L’assegno di divorzio alla ex moglie, madre di figli ormai grandi e in grado di rimanere a casa da soli, va rideterminato o addirittura soppresso se l’ex coniuge si rifiuta di cercare un lavoro e non accetta proposte d’impiego.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25697, depositata il 27 ottobre 2017/2017, sul ricorso di un uomo a carico del quale la Corte di Appello aveva posto a favore della ex moglie l’assegno di mantenimento per i due figli e un assegno divorzile.

Secondo la Corte deve trovare adeguata considerazione l’attitudine a procurarsi un reddito da lavoro, insieme ad ogni altra situazione suscettibile di valutazione economica, da parte del coniuge che pretenda l’assegno di mantenimento a carico dell’altro, tenendo quindi conto della effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, pur senza che assumano rilievo mere situazioni astratte o ipotetiche.

L’ex marito aveva evidenziato l’inerzia della ex moglie nella ricerca di un impiego e il rifiuto dalla medesima opposto a una concreto opportunità lavorativa che le si era presentata.

I giudici della Cassazione hanno evidenziato la rilevanza che assume sulla decisione circa l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno, la prova delle condotte allegate dal ricorrente, riguardanti il mancato reperimento, da parte del coniuge, di una entrata economica frutto della propria individuale attività lavorativa; tutto ciò, sempre secondo la Corte, in aderenza a un consolidato principio giurisprudenziale, in base al quale deve trovare adeguata considerazione, nella decisione del giudice di merito, l’attitudine a procurarsi un reddito da lavoro (insieme a ogni altra situazione suscettibile di valutazione economica) da parte del coniuge che pretenda l’assegno di mantenimento a carico dell’altro, tenendo quindi conto della effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, pur senza che assumano rilievo mere situazioni astratte o ipotetiche.

Nella fattispecie in esame tale principio assume ancor più rilevanza anche considerando l’età dei figli, ormai grandi  e che, quindi, non necessitano della costante presenza fisica di un adulto.

Pertanto la Corte di Cassazione ha cassato il provvedimento della Corte di Appello rinviando alla stessa, in diversa composizione, per una nuova valutazione della vicenda oggetto del giudizio alla luce dei principi enunciati, giudicando, in conseguenza, sulla riduzione o soppressione dell’assegno alla moglie tenuto conto della sua capacita lavorativa e del rifiuto, ove ritenuto provato, della medesima, rispetto a occasioni di lavoro che si sono concretamente presente.

Luigi Bulotta

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