Fiume Alli, tra Catanzaro e Simeri Crichi, una discarica abusiva permanente, ma i Comuni e la Regione non intervengono

 Fiume Alli, tra Catanzaro e Simeri Crichi, una discarica abusiva permanente, ma i Comuni e la Regione non intervengono

Il Fiume Alli, che divide il territorio del Comune di Catanzaro da quello di Simeri Crichi, quasi nei pressi della foce, sotto il ponte della statale 106, è da anni diventato una vera e propria discarica, ovviamente abusiva.

Numerose e continue le proteste dei proprietari dei terreni limitrofi, varie le denunce presentate, inchieste aperte, ma alla fine tutto rimane come prima e chi deve scaricare rifiuti, tranquillamente può accedere al fiume, attraverso stradine realizzate anch’esse abusivamente, scaricando di tutto e di più: pneumatici, elettrodomestici, materiali edilizi, materassi, carcasse di automezzi, sacchi contenenti i più disparati materiali e plastica a non finire.

Tutto ciò, si ripete, succede da anni e, ovviamente, quando ci sono le piene del fiume, tutto quanto accumulato finisce in mare con le intuibili conseguenze. Pertanto, è evidente che viene inquinato il territorio, viene inquinato il mare e viene anche inquinata l’aria, dal momento che spesso qualcuno, pensando di far sparire i rifiuti, vi mette fuoco provocando esalazioni certamente nocive alla salute e all’ambiente.

Insomma un vero e proprio disastro ambientale che comporta alterazioni degli equilibri ecologici nel suolo, nei corpi idrici e nell’atmosfera, al quale nessuno sembra volervi porre rimedio, nonostante la vigente normativa attribuisce rilievo, anche di natura penale, a tali comportamenti, prevedendo pesanti sanzioni, ma tutto va avanti nell’indifferenza delle istituzioni preposte. Ogni tanto, in seguito a esposti, qualcuno si sveglia dal letargo, comincia a fare qualcosa, ma alla fine tutto torna come prima e i rifiuti continuano a proliferare.

Cerchiamo ora di capire qual’è il quadro normativo e quali sono le competenze e le relative responsabilità.

L’art. 192 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dispone:

– al comma 1, che “L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”;

– al comma 3, che, “Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.


In base a tale norma appare indubbio il divieto di abbandonare rifiuti sul suolo e nel suolo e chiunque viola tale divieto è tenuto a rimuovere i rifiuti abbandonati, a ripristinare lo stato dei luoghi e tale obbligo ricade non solo su chi ha scaricato i rifiuti, ma anche a carico dei proprietari dell’area o comunque dei soggetti che sono titolari di diritti sulla detta area. La norma, poi, pone in capo al Sindaco del comune interessato l’obbligo di disporre con propria ordinanza le operazioni di rimozione dei rifiuti e di bonifica dello Stato dei luoghi, assegnando un termine. In mancanza di assolvimento di tale obbligo il Sindaco è tenuto ad eseguire i lavori recuperando le somme anticipate nei confronti dei soggetti responsabili. Quindi, la norma in questione attribuisce al Sindaco tali specifiche attività.

Nel caso in questione la competenza è ripartita tra il Comune di Catanzaro e il Comune di Simeri Crichi in quando le due sponde del fiume, interessate dal deposito dei rifiuti, ricadono nel territorio dei due comuni. Quindi le ordinanze dovrebbero emetterle i due sindaci.

Si pone a questo punto, il problema della individuazione dei responsabili. E’ difficile individuare chi materialmente scarica i rifiuti, salvo l’uso di telecamere. E’ più facile, invece, individuare i proprietari delle aree interessate o coloro che hanno diritti reali sulle stesse aree. Orbene, i rifiuti si trovano su una stradina sterrata che si trova all’interno dell’alveo del fiume, cui corre parallela. Si tratta di un’area che rientra nell’ambito del demanio fluviale la cui gestione spetta alla Regione Calabria.

Pertanto, l’amministrazione regionale, avendo compiti di gestione del demanio fluviale dovrebbe avere anche la giuridica disponibilità dell’area in questione. Fin qui sembrerebbe tutto chiaro. Ma così non è come vedremo.

Sulla base della citata normativa e delle competenze della Regione, il Comune di Simeri Crichi, nel 2016, con una ordinanza ha intimato alla Regione sia di rimuovere i rifiuti abbandonati nell’alveo del fiume, lungo la stradina parallela allo stesso fiume, nonché di ripristinare lo stato dei luoghi.

La Regione tuttavia ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Calabria, ma il Tribunale ha respinto il ricorso (Sentenza n. 2506/2016), dando ragione al Comune di Simeri Crichi, addebitando alla Regione il non aver adottato adeguate misure per impedire l’abbandono dei rifiuti e il ripetersi di tale abbandono. In sostanza addebita alla Regione, negligenza, incuria e trascuratezza e mancanza di vigilanza e custodia nella gestione del proprio bene con la conseguente responsabilità per la proliferazione di condotte illecite alle quali non è seguito un comportamento attivo per stroncare il fenomeno.

La Regione, incassata la sentenza negativa, non adotta alcun provvedimento per bonificare l’area, ma propone subito ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato. L’Organo supremo della magistratura amministrativa (Sentenza 05911/2017), accoglie il ricorso della Regione ribaltando la situazione dandole ragione e annulla l’ordinanza del Comune di Simeri Crichi.

Secondo il Consiglio di Stato l’atto è carente di qualsivoglia elemento dimostrativo dell’elemento soggettivo e, pertanto, l’ordinanza impugnata è illegittima in quanto carente del momento valutativo della responsabilità della Regione, mentre avrebbe dovuto necessariamente indicare i comportamenti quanto meno colposi della Regione Calabria causalmente collegati all’evento dannoso. Rileva, poi, che  la stradina sterrata che permette l’accesso incontrollato di chiunque nell’alveo del fiume Alli, utilizzata per il deposito dei rifiuti in argomento e che ha consentito il formarsi della discarica abusiva, seppure non di pertinenza dell’amministrazione comunale, ricadeva comunque nel territorio comunale e il comune, pertanto, non è esonerato da obblighi di vigilanza sulla stessa strada, non esistendo alcuna norma che giustifichi l’esonero.

Ma l’argomento decisivo e assorbente di ogni altro, secondo il Collegio, è incentrato sulla previsione di cui all’art. 89 della legge
regionale della Calabria 12/08/2002, n.34, in base al quale:“Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti:
a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 2669/1937, l’imposizione di limitazioni  divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua”.

La sentenza, pertanto, toglie ogni dubbio su chi debba provvedere ad eliminare i rifiuti e bonificare le aree e impedire che si perpetuino gli abbandoni di rifiuti.

Non c’è dubbio, pertanto, che sussistono specifiche attribuzioni dei Comuni di Catanzaro e Simeri Crichi, ma anche la Regione ha le sue competenze e responsabilità, avendo, in base alla legge regionale 34/2002 varie attribuzioni anche di coordinamento in materia di protezione e tutela della natura e dell’ambiente; in particolare di individuazione delle aree caratterizzate da alterazioni degli equilibri ecologici che comportano rischi per l’ambiente e la popolazione. Tra l’altro la Regione nel 2015 si è ripresa varie funzioni in materia ambientale che con la legge regionale n. 34 del 2002 erano state conferite alle province.

Questo sembra essere il quadro normativo, ma ad oggi, nonostante sentenze, denunce, esposti, servizi giornalistici che hanno portato alla ribalta tale assurda situazione, informando l’opinione pubblica, tutto rimane immutato. Alcuni mesi addietro, il Comune di Catanzaro, ha effettuato una ricognizione dettagliata delle aree, individuando quelle ricadenti nel territorio di Catanzaro e quelle ricadenti in quello di Simeri Crichi. Il Settore competente ha inviato ai vari soggetti interessati tale ricognizione. Ma dopo questa attività nulla si è mosso e l’inquinamento continua e nessun comportamento concludente viene posto in essere.

Ci sono, pertanto, varie e frammiste responsabilità e vanno individuati i responsabili; ma non c’è neppure dubbio che l’area vada al più presto bonificata e, soprattutto va evitato il continuo abbandono di rifiuti.

Ci sarà qualcuno che accerterà responsabilità e responsabili? Qualcuno bonificherà l’area e farà in modo che nessuno possa scaricare rifiuti ? Fino a quando ciò non sarà fatto continuerà l’inquinamento del suolo e dell’aria e in mare continueranno ad arrivare rifiuti di ogni genere!!! Peraltro nella zona insistono terreni agricoli con coltivazioni biologiche che potrebbero essere alterate dalla presenza dei rifiuti e dei fumi prodotti dai rifiuti bruciati.

A qualcuno interessa tutto ciò ??? Fino ad ora sembra di no, speriamo che qualcuno si svegli !! L. B.

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