In caso di divorzio l’assegno al coniuge spetta solo se questo versa in stato di bisogno

 In caso di divorzio l’assegno al coniuge spetta solo se questo versa in stato di bisogno

42-16033063

 

In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Roma con la sentenza depositata il 13 luglio 2017, dando privilegio al cosiddetto “criterio assistenziale” dell’assegno svincolato dal tenore di vita tenuto dai coniugi durante il matrimonio

Pertanto, l’assegno divorzile, secondo il Tribunale, che segue l’orientamento espresso recentemente dalla Corte di Cassazione, spetta esclusivamente ove sia accertata l’inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge e l’oggettiva impossibilità di procurarseli.

Secondo il Tribunale di Roma  va abbandonata l’originaria tesi che individuava i presupposti dell’assegno nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all’impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare).

L’orientamento giurisprudenziale affermatosi, infatti, da rilievo alla funzione assistenziale dell’assegno non riconoscendo alcun valore al tenore di vita tenuto dai coniugi durante il matrimonio. Di conseguenza, solo nel caso risulti acceratato l’inadeguatezza dei mezzi economici e la difficoltà oggettiva di procurarseli, ai fini della determinazione della misura dell’assegno si dovrà tenere conto degli altri criteri quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, il reddito di entrambi, durata del rapporto di coniugio.

Pertanto, il Tribunale di Roma, seguendo l’orientamento della Cassazione, ha ribadito che il riconoscimento dell’assegno divorzile è condizionato da una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all’esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto):

-la prima riguarda il riconoscimento o meno del diritto all’assegno e concerne “l’an debeatur“, ossia è improntata all’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali “persone singole”;

-la seconda riguardante il “quantum debeatur” che investe soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno stesso: questa è invece improntata al principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.).

Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto la domanda di assegno avanzata dal marito contro la moglie, in quanto non ha dimostrato la sua impossidenza o la inadeguatezza dei redditi e sostanze; il ricorrente, in particolare, non ha adempiuto in maniera completa all’ordine di produzione richiesto dal giudice,limitandosi a produrre un estratto conto parziale dal marzo al dicembre 2016. La stessa conclusione ha avuto la domanda avanzata dalla moglie nei confronti del marito, stante l’accertata situazione reddituale che le assicura i mezzi necessari per il proprio sostentamento.

 

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Redazione Tutto Sud News

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