Tassa sui rifiuti (TARI), come ottenere il rimborso: le istruzioni del Ministero

 Tassa sui rifiuti (TARI), come ottenere il rimborso: le istruzioni del Ministero

 

A seguito della notevole risonanza che ha avuto sui vari mezzi di informazione la questione concernente il calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche, che ha comportato in diversi comuni italiani il pagamento da parte dei contribuenti di maggiori somme rispetto a quelle dovute, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e Finanze, con la circolare n. 1/DF del 20 novembre ( in calce è riportato il link), ha fornito chiarimenti anche in ordine alle eventuali richieste di rimborso.

Le istruzioni non riguardano solo il calcolo della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche ma anche la modalità di richiesta di rimborso da parte dei contribuenti ai quali il Comune abbia moltiplicato la quota variabile per il numero di pertinenze invece di applicarla una sola volta considerando l’intera superficie dell’utenza, intesa come somma dei metri quadri dell’abitazione e delle relative pertinenze.

In particolare, la problematica prende spunto dalla risposta all’interrogazione in Commissione n. 5-10764 dell’On. le L’Abbate nella quale è stato chiesto se la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell’utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell’abitazione, poiché è emerso che i comuni talvolta computano la quota variabile sia in relazione all’abitazione che alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale.

Al riguardo, va evidenziato che l’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”.

In ordine alla determinazione della tariffa il citato D.P.R. dispone che la stessa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; la tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Quanto alla strutturazione della tariffa, l’art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell’allegato 1 allo stesso D.P.R. e, quindi, in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare.

Per la parte variabile della tariffa, il comma 2 dell’art. 5 in esame stabilisce che questa “è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”. Tuttavia, se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, il comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999.

In relazione alle problematiche innanzi evidenziate, è essenziale soffermarsi sul contenuto della locuzione di utenza domestica che deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze. In proposito giova richiamare anche quanto riportato nell’art. 16 del Prototipo di Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI, il quale prevede che “la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti…”.

Pertanto, la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa.

Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.

A tale proposito, si pensi, ad esempio, al caso di due nuclei familiari, entrambi con 3 componenti, il primo dei quali possiede un’abitazione di 100 mq e il secondo un appartamento di 80 mq e una cantina di 20 mq, che costituisce la pertinenza dell’abitazione.

Se si ipotizza che la tariffa per il calcolo della parte fissa determinata dal comune sia pari a 1,10 mentre la parte variabile sia pari a € 163,27, l’errato procedimento di calcolo della tassa sopra descritto condurrebbe al seguente risultato.

  • Primo Nucleo Familiare
Mq abitazione Parte fissa Parte variabile TARI Totale
100 mq 100 x € 1,10= € 110 € 163,27 110+163,27= € 273,27
Secondo Nucleo Familiare
Abitazione
Mq Parte fissa Parte variabile Totale
80 mq 80 x € 1,10= € 88 € 163,27 88+163,27= € 251,27
Cantina pertinenziale
Mq Parte fissa Parte variabile Totale
20 mq 20 x € 1,10 = € 22 € 163,27 22+163,27=€ 185,27
TARI Totale = € 436,54

Come appare evidente dall’esempio, se si considera la parte variabile in riferimento sia all’abitazione sia alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l’importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza.

Conseguentemente, la modalità corretta di calcolo della tassa per il secondo nucleo familiare di cui all’esempio che precede è la seguente:

Secondo Nucleo Familiare

Abitazione e cantina pertinenziale

 

Mq Parte fissa Parte variabile Totale
80+20=100 mq 100 x € 1,10= € 110 € 163,27 110+163,27= € 273,27

Il Ministero, pertanto, ha evidenziato che “Un diverso modus operandi da parte dei Comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI’’

Pertanto, i contribuenti che riscontrino un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio potrà chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è entrata in vigore, ed entro 5 anni (termine di prescrizione per le tasse locali).

L’istanza, come ha precisato il Ministero, non richiede particolari formalità ma deve contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI.

Non è invece possibile chiedere il rimborso relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), governata da regole diverse da quelle della TARI, che non prevedevano, tranne in casi isolati, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile, o della tassa prevista al posto della TARI dai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

I grossi Comuni che hanno calcolato in modo errato la Tari sono: Milano, Genova, Napoli, Catanzaro, Cagliari, Ancona, Rimini, Siracusa. Non è escluso che anche altri comuni abbiamo errato, per cui è consigliabile che ogni contribuente verifichi la propria posizione, anche facendo richiesta al comune di accesso agli atti, ai sensi della legge n.241/1990, per verificare come è stata calcolata la tassa. D’altronde, proprio per questo il ministero ha diramato la circolare al fine di venire incontro ai contribuenti.

Luigi Bulotta

Per visionare la circolare delle Finanze n. 1/DF, cliccare sul seguente link:

http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Circolare-n.-1-DF-del-2017-Chiarimenti-su-TARI-parte-variabile-pertinenze.pdf

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