Non dare la precedenza comporta la responsabilità esclusiva del conducente

 Non dare la precedenza comporta la responsabilità esclusiva del conducente

Non dare la precedenza ad un incrocio comporta la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo che non rispetta tale obbligo e fa venir meno, in caso di incidente, la presunzione di corresponsabilità prevista dall’articolo 2054 del codice civile. E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte di Appello di Milano dell’8 marzo 2017, n. 988.

L’art. 2054 c.c. dispone che, in caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Secondo la Corte di Appello, invece, l’immissione di un autoveicolo ad un incrocio stradale rappresenta una circostanza di particolare pericolosità per la circolazione stradale e, pertanto, la condotta dei conducenti va valutata con estremo rigore, soprattutto quella del conducente che era tenuto a dare precedenza al veicolo proveniente dall’altra strada. La violazione di tale obbligo di precedenza, secondo la Corte di Appello, fa venir meno la presunzione di corresponsabilità  di entrambi i conducenti e la responsabilità dei danni prodotti va addebitata esclusivamente al conducente che ha trasgredito detto obbligo.

La vicenda giudiziaria, per la quale in secondo grado, è stata investita la Corte di Appello, riguarda il conducente di un ciclomotore che, immettendosi su una strada senza dare la precedenza, era stato investito da una autovettura ed aveva richiesto all’assicurazione del veicolo investitore il risarcimento del danno. Già in primo grado era stato ritenuto responsabile dell’incidente in via esclusiva per non aver concesso la precedenza all’altro. Pertanto, aveva ritenuto di ricorrere in Appello, sperando di ottenere il richiesto risarcimento con la motivazione che il giudice di primo grado non avrebbe valutato l’alta velocità dell’altro veicolo coinvolto omettendo di applicare la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 del codice civile.

Secondo i giudici milanesi “ al conducente che provenga da un luogo privato e debba immettersi nel flusso della circolazione è imposto l’obbligo di usare un grado elevatissimo di tutela e avvedutezza, obbligo che costituisce un quid pluris rispetto a quello generale di non costituire pericolo per la circolazione, proprio a motivo della intrinseca pericolosità insita nella manovra con cui si tenda a inserirsi o a tagliare la corrente di traffico”.

Pertanto, la manovra con cui un automezzo si immette nella circolazione, inserendosi nella traiettoria da cui provengono altri automezzi, costituisce una fase di elevatissima pericolosità e l’obbligo di fermarsi e dare precedenza costituisce un dovere imprescindibile di massima prudenza e diligenza nella guida, la cui violazione libera l’altro conducente da ogni obbligo risarcitorio, divenendo il comportamento di quest’ultimo secondario e irrilevante ai fini del concorso di colpa. Pertanto, i danni dovranno essere risarciti dal proprietario e conducente dell’automezzo che non ha dato la precedenza.

Luigi Bulotta

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